Lavoro Giustizia Libertà

STATUTO

PARTE I

ART. 1        NATURA, FINALITA’ E VALORI

        E’ costituita, ai sensi dell’art.49 della Costituzione Italiana, l’associazione  denominata “LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’” (di seguito denominata “Partito”).
        LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ si propone di sviluppare la propria azione rapportandola all’evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali al fine di realizzare la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini al perseguimento dell’interesse generale, alla guida della società, del sistema delle autonomie locali, dello Stato nazionale e delle Istituzioni europee ed internazionali.
        LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ fissa come primario obiettivo della sua azione la riforma del sistema politico, contrastando tutte le forme di malgoverno che hanno creato e creano sprechi, privilegi, illegalità e corruzione.
        LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ si presenta con proprie liste alle elezioni politiche, regionali, europee, nonché collabora alla formazione delle stesse con altre forze che ne condividano gli obiettivi, al fine di cambiare il sistema della politica dall’interno.
Il Partito può compiere, nei limiti di legge, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare strumentale al perseguimento delle finalità del Partito.

ART. 2        DURATA

        La durata del Partito è a tempo indeterminato.

ART. 3        SEDE

        Il Partito ha sede in Dovera (CR)
La Direzione Nazionale può modificare l’indirizzo della sede legale, all’uopo modificando il presente Articolo 3, nonché istituire altre sedi secondarie in ogni regione, provincia o comune del territorio italiano ed anche all’estero.

ART. 4        SIMBOLO

        LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’, la cui sigla è LGL (ellegielle) adotta due simboli che sono descritti e rappresentati come allegato 1 e 2  allo statuto.
        Il simboli sono depositati dai soci fondatori e concessi al Partito a titolo gratuito, come disciplinato da specifico contratto.

ART. 5        STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

A)NAZIONALE

Il partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ oltre ad essere organismo di indirizzo politico, delibera sulla costituzione degli organismi regionali e provinciali.
L’organismo nazionale “Direzione Nazionale”, delibera sulla organizzazione regionale del partito, nominando i Presidenti Regionali, i Vicepresidenti, Segretari e, su indicazione dei Presidenti Regionali, i membri degli uffici di presidenza regionale.
La Direzione Nazionale nomina i Presidenti Provinciali, i Vicepresidenti e Segretari su segnalazione del Presidente Regionale, mentre i membri degli uffici di presidenza di ogni struttura provinciale vengono nominati dal Presidente Regionale su segnalazione del Presidente Provinciale.
I Presidenti Provinciali fanno parte di diritto dell’ufficio di Presidenza Regionale.

B)    TERRITORIALE
In ogni regione è costituita una struttura regionale composta dai seguenti organi:
a)Presidente;
b)Vicepresidente;
c)Segretario;
d)ufficio di presidenza.
In ogni provincia è costituita una struttura provinciale composta dai seguenti organi:
a)Presidente;
b)Vicepresidente;
c)Segretario;
d)Ufficio di presidenza.

PARTE II

ART. 6     ADESIONE E PARTECIPAZIONE

        Tutti i cittadini Italiani possono aderire al partito purchè abbiano conseguito il diciottesimo (18°) anno di età.
        Per la richiesta di adesione al partito dovrà essere utilizzato l’apposito modulo deliberato dalla Direzione Nazionale e la richiesta dovrà essere personalmente firmata dall’interessato, oppure utilizzando l’apposito spazio sul sito web.
        La richiesta di adesione cartacea deve essere supportata da uno o più soci presentatori,  immediatamente trasmessa alla Direzione Nazionale del partito.
La Direzione Nazionale invia l’accettazione al domicilio dichiarato dal richiedente nel modulo di adesione.
        L’adesione al partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ ha durata annuale, salva facoltà di recesso da parte dell’associato.

ART. 7        DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

        Gli aderenti al partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del partito.
        Gli aderenti esercitano i diritti di voto attraverso il sito web, presso le sedi territoriali di appartenenza o presso sedi appositamente allestite per il voto, sono parte attiva all’attività del partito contribuendo alla determinazione della linea politica e concorrendo alla formazione degli organi Statutari nazionali, regionali e provinciali.
        Gli aderenti contribuiscono al finanziamento del partito nella misura e modalità stabilite dalle deliberazioni della Direzione Nazionale.
        Possono iscriversi al partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ gli aderenti di altri partiti e movimenti politici purchè le finalità degli stessi siano compatibili con i valori e le finalità del partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’.
        La Direzione Nazionale sospende o espelle a suo insindacabile giudizio gli aderenti raggiunti da provvedimenti cautelari detentivi e quelli, comunque, coinvolti in procedimenti penali di particolare rilevanza morale e sociale.

ART. 8        ADESIONE DI PARTITI E MOVIMENTI

        La Direzione Generale del partito può deliberare, a maggioranza dei due terzi, speciali forme di adesione di altri partiti o movimenti politici, aventi valori e finalità compatibili con quelli del partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’.

ART. 9        CESSAZIONE DELL’ADESIONE

        Oltre che per quanto disposto dal precedente art. 7, l’adesione al partito viene meno, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti e condizioni di adesione, morosità nei versamenti, espulsione nei casi di gravi infrazioni ai doveri di lealtà politica nei confronti del partito o di altri iscritti, con comportamenti, scritti o dichiarazioni, per dimissioni.
        La cessazione di aderente al partito e l’espulsione sono dichiarate dalla Direzione Nazionale e su proposta dei Presidenti regionali o provinciali.

PARTE III

ART. 10    DIREZIONE NAZIONALE

        La Direzione Nazionale è l’organo di rappresentanza politica generale del partito, ne attua la linea politica nel rispetto delle deliberazioni del Congresso Nazionale.
La Direzione Nazionale è coordinata da un Presidente Nazionale, Vicepresidente e Segretario che operano per garantire l’unità del partito e la gestione e coerenza dei suoi indirizzi politici su tutti i livelli territoriali, adottando ogni opportuna iniziativa organizzativa e/o politica.
La Direzione nazionale svolge il suo ruolo per le attribuzioni conferitegli dallo statuto, dai regolamenti ed in particolare:

a)convoca il Congresso Nazionale;
b)gestisce il nome ed il simbolo del partito, nomina ed autorizza i delegati alla presentazione del contrassegno del partito ed alla presentazione dei candidati alle elezioni europee, politiche ed amministrative;
c)nomina, nei casi e per il tempo necessario, in caso di conflitti interni o inattività, commissari straordinari, incaricati in via sostitutiva del governo degli organi Regionali e Provinciali;
d)approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
e)esercita qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
f)procede alle modifiche statutarie e degli eventuali regolamenti interni integrativi del presente Statuto.

ART. 11    ELEZIONE

La Direzione Nazionale viene eletta dal Congresso Nazionale e rimane in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
Il Congresso Nazionale, composto da tutti gli aderenti al Partito, secondo le determinazioni della Direzione Nazionale, è convocato dalla Direzione Nazionale, presso la sede del Partito o in altro luogo, mediante avviso pubblico sui siti internet del Partito.
Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro soggetto eletto dal Congresso Nazionale.
Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza e con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli aderenti al Partito aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, che può tenersi anche lo stesso giorno trascorsa un ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti al Partito aventi diritto di voto.
La Direzione Nazionale elegge, a maggioranza assoluta al suo interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente e il Segretario i quali rimangono in carica sino al nuovo Congresso Nazionale.

PARTE IV

ART. 12    DIREZIONE REGIONALE

La Direzione Regionale è l’organo di indirizzo politico del partito a livello regionale.
Il Presidente Regionale viene eletto dalla Direzione Nazionale e resta in carica 3 (tre) anni, la carica di Presidente non può essere ricoperta per più di 2 (due) mandati.
Il Presidente Regionale nella sua attività politica è coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario e dall’ Ufficio di Presidenza Regionale, composto da un massimo di 10 (dieci) membri nominati dalla Direzione Nazionale su segnalazione del Presidente Regionale, oltre ai membri di diritto, con diritto di voto.

PARTE V

ART. 13    DIREZIONE PROVINCIALE

La Direzione Provinciale è l’organo di indirizzo politico del partito a livello provinciale.
Il Presidente Provinciale viene eletto dalla Direzione Nazionale su segnalazione del Presidente Regionale e resta in carica 3 (tre) anni, la carica di Presidente non può essere ricoperta per più di 2 (due) mandati.
Il Presidente Provinciale nella sua attività politica è coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario e dall’ Ufficio di Presidenza Provinciale, composto da un massimo di 10 (dieci) membri nominati dalla Direzione Regionale su segnalazione del Presidente provinciale, della Direzione Provinciale fanno parte anche i Presidenti di Sezioni Comunali ove presenti, con diritto di voto.

PARTE VI

ART. 14    SEZIONE COMUNALE

Tutti gli aderenti al partito sono di diritto componenti di una Sezione Comunale da costituirsi in ogni Comune della Provincia.
La Sezione Comunale è composta da un numero minimo di 15 (quindici) aderenti ed acquisiscono i diritti di partecipazione agli organi del partito al riconoscimento da parte della Direzione Nazionale.
Le Sezioni Comunali devono trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, un resoconto delle attività svolte e della partecipazione degli aderenti alle iniziative del partito.
A livello comunale ove non presente una Sezione il Presidente Provinciale nominerà un Referente comunale.
            
ART. 15    PRESIDENTE DI SEZIONE
        La direzione e la rappresentanza della Sezione è conferita al suo Presidente, eletto dall’assemblea degli aderenti alla Sezione a maggioranza semplice con voto palese.
        Il Presidente può proporre all’assemblea la nomina di un Comitato Direttivo che collabori nell’attività.

PARTE VII

ART. 16    RAPPRESENTANZE ELETTIVE
Le designazioni del partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’dei candidati ai mandati elettivi e le proposte per incarichi istituzionali, sono effettuate nel rispetto delle direttive dei congressi e delle deliberazioni della Direzione Nazionale del partito, coinvolgendo gli organi territoriali di LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’, con l’osservanza del limite di non reiterazione del medesimo mandato per più di due elezioni consecutive, nonché delle incompatibilità e ragioni di esclusioni.
Nella formazione delle liste si segue il criterio di equilibrata proporzionalità tra uomini e donne e di una significativa partecipazione dei giovani in ragione di una precisa qualificazione dei candidati stessi e di una valutazione dei propri percorsi culturali e politici.
Nella definizione delle candidature, soprattutto per quanto riguarda la designazione di rappresentanza degli organi monocratici dei comuni e delle province e nei collegi uninominali, le stesse potranno essere precedute dalla effettuazione di consultazioni primarie anche aperte, fissandone le relative modalità con apposito regolamento.

ART. 17    INCOMPATIBILITA’

Le funzioni, nell’ambito del partito LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’, di parlamentare europeo, nazionale e di consigliere regionale, di componenti dei governi nazionali e regionali, di presidente ed assessore provinciale, di sindaco e assessore nei comuni eletti col sistema proporzionale sono tra loro incompatibili.
Nella elezione degli organi monocratici del partito deve essere rispettato il principio di non cumulabilità con gli incarichi elettivi e di governo nazionale, regionale e locale.
Soltanto la Direzione Nazionale per comprovate esigenze del territorio, può autorizzare, per un tempo limitato, deroghe a tali criteri.

PARTE VIII

ART. 18    AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E DI GARANZIA

Sono organi di amministrazione patrimoniale il Tesoriere Nazionale e il Tesoriere Regionale.
La Direzione Nazionale nomina un Tesoriere Nazionale che, in collaborazione con i singoli Tesorieri Regionali, coordina ed impartisce direttive sulla politica delle entrate ed uscite del partito, destinando risorse sulla base di apposito regolamento.
Il Tesoriere Regionale è nominato dal Presidente Regionale nella prima riunione.
Il Tesoriere è responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali ed amministrative, tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, gestisce le entrate e le uscite del partito secondo le direttive del Presidente Regionale e, sulla base della disponibilità di risorse, dispone della firma sui depositi, compie mandati.
I Tesorieri Regionali esercitano nel rispettivo livello territoriale le attribuzioni amministrative conferite dal Tesoriere Nazionale.
Un apposito regolamento disciplina i poteri e le responsabilità del Tesoriere Nazionale e dei Tesorieri Regionali con riferimento ai compiti di gestione e di organizzazione del personale.
Organo di garanzia è il Comitato dei Garanti che viene nominato dalla Direzione Nazionale.
È istituito un Comitato dei Garanti a livello nazionale che ha competenza esclusiva sulle controversie tra gli organi del partito, e tra gli aderenti e il partito in tutte le sue strutture territoriali, relative all’applicazione dello statuto e dei regolamenti e, in generale, relative alla vita del partito.
Le decisioni del Comitato dei Garanti sono definitive e non ricorribili.
La Direzione Nazionale può, con il voto dei due terzi dei componenti assegnati, motivatamente, sospendere o modificare singole deliberazioni assunte dal Comitato dei Garanti.
Le modalità operative del comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

PARTE IX

ART. 19    ENTRATE

Le entrate del partito sono:
a)le quote del tesseramento degli aderenti;
b)i contributi volontari degli aderenti;
c)i proventi della stampa del partito;
d)i proventi da feste e manifestazioni del partito;
e)i proventi delle sottoscrizioni di singoli e di enti secondo le norme di leggi vigenti;
f)i contributi previsti dalla legge;
g)ogni altro provento ordinario e straordinario consentito dalla normativa vigente.

ART. 20     FORME DI COMUNICAZIONE DEL PARTITO

La Direzione Nazionale adotta i regolamenti organizzativi e quelli esecutivi dello statuto.
I regolamenti diventano esecutivi dopo la pubblicazione nel sito web del partito.
Tutti gli indirizzi di posta elettronica degli organi del partito, dei gruppi parlamentari e consigliari a tutti i livelli sono pubblicati nel sito web, strumento attraverso il quale LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA’ rende pubblica la propria attività politica e garantisce la dovuta informazione e partecipazione a tutti gli aderenti.
Le convocazioni di congressi, convenzioni, assemblee e riunioni diventano efficaci successivamente al loro inserimento nei siti informatici del partito.

ART. 21    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Nel periodo transitorio la Direzione Nazionale è costituita dai soci fondatori e dai Presidenti Regionali nominati dai soci fondatori.
Nel periodo transitorio i soci fondatori nominano il Tesoriere Nazionale ed i Presidenti Regionali del partito che entrano di diritto nella Direzione Nazionale.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente statuto, dovrà tenersi il Congresso Nazionale.

ART. 22    RINVIO
        Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme dei regolamenti e del Codice Civile.